Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
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Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero
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Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono
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menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.
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, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
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giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.
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debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
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di rinunziare di ciomune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.
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richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli
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nell'atto; 8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua
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aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni; 3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del