Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.
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Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o
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Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o
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Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il
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Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le
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essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.
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Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia
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Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di
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, nonché sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.
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dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.
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o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro, presso la cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.
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riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5; 2° se
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Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia
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Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli
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leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate »; 3° fare registrare alla segreteria del Consiglio
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) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali; b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai