Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.
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Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
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termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del
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Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena
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distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
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al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.
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La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali
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La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni
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tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta
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d'archivio o chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti
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per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
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Adempiuto a quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi
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, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte
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La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci
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La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte con l'intervallo di dieci
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Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono: a) per tutti
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ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione