Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Delle copie degli estratti e dei certificati
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del codice civile.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal codice di procedura civile.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati o conservati: 1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
, rilascia le copie.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il notaro dovrà apporre infine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
persone, contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del codice civile, osservate le disposizioni degli
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.