Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Delle copie degli estratti e dei certificati
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È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.
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Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o rimborso non sia
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, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
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Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal
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Il notaro dovrà apporre infine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese
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applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
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Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far
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Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge
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estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.
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Rilascierà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1
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Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita
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dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.
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copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
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permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
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atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del codice civile, osservate le disposizioni degli
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Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo
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criteri di cui all'articolo precedente per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.
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sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati; 3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo
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cancelliere; c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie; 5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed