Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati; 3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie; 4° procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria: a