Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più
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L'esame è dato presso la Corte d'appello da cui dipende il distretto notarile ove ebbe termine la pratica, innanzi ad una Commissione composta di un
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Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.
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La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.
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La pronunzia della inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.
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Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.
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Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.
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Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione
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La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.
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d'appello.
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dai capi della Corte d'appello del distretto.
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potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
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persone, contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.
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interessati, del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in Camera di consiglio.
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La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che, udito il pubblico ministero, esprimerà in
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La tabella che determina il numero e la residenza dei notari, dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere riveduta ogni dieci anni
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d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.
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riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.
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da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la
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coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.
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Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere
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dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.
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Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il consiglio notarile quando questo
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ciascun distretto, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità degli affari, della estensione del