Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza, che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaro.
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La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
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Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la
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, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
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Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti
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Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi
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Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso
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condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e le
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, essere nominato dal Ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti
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consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale, previo parere del Consiglio
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residenza; 5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per
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indistintamente concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data