Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Art. 6.
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Entro tre mesi dalla ricostituzione dei consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo
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È punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53
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1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51; 6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.
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dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile; 6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad
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oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi; 6° l'annotazione della seguita
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La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della
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accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto; 6° provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 62; 7° adempiere agli altri
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ricevuto; 6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
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qualunque altro oggetto attinente all'esercizio del notariato; 6° riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso
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iscrizione già ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla; 6° avere sostenuto con approvazione un esame
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, almeno per la prima volta, in lettere per esteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto; 6° la designazione