Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui
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1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente: «Art. 3
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dal regolamento interno previsto dall'articolo 6»; d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il rapporto di lavoro si estingue con il
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con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e
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Consiglio, del 15 dicembre 1997; f) affermazione della computabilità pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in
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b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro
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delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; f) incentivazione delle forme di