Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)
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degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e
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di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalità previsti da contratti
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di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti
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) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto
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retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo
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indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o