Legge 14 febbraio 2003, n. 30 - Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia
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5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
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(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a
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Data a Roma, addì 14 febbraio 2003
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lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e
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(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
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(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale)
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(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio)
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6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
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1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.
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obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a
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1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui
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regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel
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2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra
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contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) carattere volontario e sperimentale della procedura di
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conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
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2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) improntare il sistema delle ispezioni alla
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1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto