LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
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4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio
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4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi
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statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
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5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo
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) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
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5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o comunque entro
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regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua
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1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti: a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui: 1