LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
Norme regionali
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4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali; c
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(Norme regionali in materia di organismi comprensoriali e associativi, di comunità montane e di organi di controllo)
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6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
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europea o dalle leggi statali e regionali.
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5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o
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regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
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3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo e dei loro uffici, nonché la corresponsione di un'indennità di carica ai
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di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti.
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statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
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2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione
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3. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a
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decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso.
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funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
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e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
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1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo
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1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente e
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2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della
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programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di
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regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge
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della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a) le diverse
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parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata; 4
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1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo: a) i parlamentari nazionali ed europei; b) i componenti del