LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità
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3. La provincia, ente locale intermedio fra comune e regione, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale.
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, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
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2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
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1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
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provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
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1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza
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contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale o provinciale
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Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi: a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro la quale si
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2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore ad un
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3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per
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successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166 a 174 e da 179 a 181; b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con
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dell'amministrazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in caso di
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alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni
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sottoposti al controllo regionale; h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello provinciale, regionale o nazionale