LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
(Delega al Governo per la prima revisione delle circoscrizioni provinciali)
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4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.
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5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato
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sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo consiliari, entro
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prorogate sino alla prima scadenza dei consigli comunali successiva alla adozione dello statuto comunale.
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1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima adunanza
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4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi
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provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è
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6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula prevista
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1. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 16 ed in attuazione dell'articolo 17, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di due anni
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legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione.