LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria ed autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
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3. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi della presente legge se non
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europea o dalle leggi statali e regionali.
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5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie. Esercitano, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o
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2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni
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2. Le comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali e non possono, di norma, avere una popolazione
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demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E
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funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.
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1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si
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1. Le comunità montane sono enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo scopo
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2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai princìpi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e della
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13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di
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della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
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8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o
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funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da leggi speciali, gli articoli da 328 a 331; d) il primo comma dell'articolo 6