LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
(Composizione del comitato)
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
Comitato regionale di controllo
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
consiglio regionale; c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti a controllo del comitato, nonché coloro che abbiano
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale di controllo ispirandosi ai princìpi dell'adeguatezza funzionale e
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarietà di
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonché quando si dimetta
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con l'invito ad
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
consigli e le giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al comitato.
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province.
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il decorso del
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel medesimo termine
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per la
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o elementi
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
decisione, il comitato regionale di controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i provvedimenti sostitutivi di cui
LEGGE 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali.
1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione sono composti: a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui: 1