Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
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2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul
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informatiche e strumenti software per la verifica delle firme digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
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anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e
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della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71; h) garantire un