Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
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Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali
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5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
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2. Le disposizioni di cui al gomma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.
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3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di
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2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili
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1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
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medesime e le regioni e le autonomie locali.
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3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed
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amministrazioni centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
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, nonché le regole ed i costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni centrali e locali e da parte dei privati.