Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
certificato qualificato; b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato; c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore che ha
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per almeno dieci anni dopo la
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici garantisce: a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
copiare, nè conservare, le chiavi private di firma del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione; l) predisporre su mezzi di
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
; aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica; bb