Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.
Certificati qualificati
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Revoca e sospensione dei certificati qualificati
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1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già tenuto
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avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della
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1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
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certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al rispetto delle regole tecniche.
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3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
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direttamente l'attività di rilascio dei certificati qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi dell'articolo 29; tale attività può
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della stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
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3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo 19, certificati qualificati deve inoltre: a) provvedere con certezza alla identificazione
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riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5; e) adottare adeguate
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1. I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è un
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per i certificati qualificati; b) sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
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amministrazioni; e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e