Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
9. Chiunque viola la disposizione del comma 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilione a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
9. Chiunque viola le disposizioni suddette quando si tratti di autovetture è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamia a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni del comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire