Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
Massa limite
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10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di
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3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la
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6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.
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eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose
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1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa
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; b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t
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4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico fino a 0,75 t.
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2. La massa complessiva a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere 6 t.
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6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa nel complesso.
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5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse più caricato non deve eccedere 12 t.
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1. I veicoli a motore, rimorchi e macchine operatrici non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.
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5. Qualunque sia la condizione di carico della macchina agricola semovente, la massa trasmessa alla strada dall'asse di guida in condizioni statiche
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eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
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4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per
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1. È eccezionale il veicolo che superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.
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1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo
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3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
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4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale
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15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate
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anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti
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1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
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4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico di un
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- Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t; B - Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di
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7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente
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massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.
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massa o del loro carico sia sopportata da detta motrice.
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4. La massa massima sull'asse più caricato non può superare 10 t; quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non può superare 11 t e
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2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata
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7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62, non
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trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico
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3. Quando la manovra di retromarcia si rende necessaria, i complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; i veicoli di massa
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22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai
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2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a
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5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a
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4. La massa complessiva a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un autotreno, quando concorrono le condizioni indicate nel comma
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. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; f autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80
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2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di
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7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico
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2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci; la massa complessiva a pieno carico non può superare
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merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t e i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture.
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eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della
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, della categoria di appartenenza, del numero di matricola e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva a pieno carico, nonché
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1. Il servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi effettuabile con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t è
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macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine
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abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al
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massa previsti dagli articoli 61 e 62.
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legge 6 giugno 1974, n. 298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.
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assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se
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motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg o di massa complessiva fino a 1300 kg; c) veicoli non muniti di pneumatici; d) macchine agricole, macchine operatrici