Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. I veicoli in circolazione di prova devono essere muniti posteriormente di una targa che è trasferibile da veicolo a veicolo; nel caso di autotreni
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. La categoria della patente di guida e il tipo di certificato di abilitazione professionale di cui devono essere muniti i conducenti di veicoli
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché: a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che siano rispettate tutte le
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice devono essere adottati i piani di cui all'art. 36, commi 1, 2 e 3; entro sei mesi devono
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di nuova immatricolazione devono essere altresì muniti di targa di riscontro, non integralmente
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. In caso di accertata distruzione, la domanda di duplicato può essere presentata immediatamente.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
, possono essere classificate merci pericolose, ai fini del trasporto su strada, materie ed oggetti non compresi fra quelli di cui al comma 1 ma che
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. Qualora la residenza, la dimora o
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di un segnale mobile di pericolo.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
8. In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri deve essere usata la luce posteriore per nebbia.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
non deve essere inferiore al 20% della massa della macchina stessa in ordine di marcia. Tale valore non deve essere inferiore al 15% per le macchine
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
2. I filoveicoli possono essere distinti, compatibilmente con le loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54 per gli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
3. Sui motocicli l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature