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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34572
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b

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Servizio e dispositivi di monitoraggio

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comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se

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) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; b) dispositivi per la frenatura; c) dispositivo di sterzo; d) dispositivo silenziatore del

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Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

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2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi dispositivi luminosi indicatori di direzione. Tali segnalazioni

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applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione

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Uso dei dispositivi di segnalazione acustica

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2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

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5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al

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Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle

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4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b

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3. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale o con una slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei casi in cui l'uso dei

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Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

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Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica e visiva dei velocipedi

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2. Sono, altresì, segnali complementari i dispositivi destinati ad impedire la sosta o a rallentare la velocità.

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Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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9. Nel regolamento sono stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche

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2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento

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Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

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, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere

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3. Chiunque circola in sede promiscua con un veicolo su rotaia mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente articolo o nel quale alcuno

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1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

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9. È vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

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1. I veicoli su rotaia, per circolare in sede promiscua, devono essere muniti di dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e acustica

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4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento.

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11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di

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4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

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10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute

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1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi

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11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla

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4. Chiunque produce o mette in vendita una macchina agricola o dispositivi non conformi ai tipi omologati è soggetto alla sanzione amministrativa del

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7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere

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5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite

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4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati è soggetto alla sanzione amministrativa del

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2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152

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3. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con: a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti

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limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

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segnalazione acustica. I dispositivi, luminoso e acustico, sono obbligatori qualora trattasi di barriere manovrate a distanza o non visibili direttamente dal

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2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e le modalità di installazione dei dispositivi di cui al comma 1, nonché

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munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.

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accese le luci di posizione, nonché gli altri dispositivi prescritti dall'art. 152.

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1. Sull'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati

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un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

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attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

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eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione.

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costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106.

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2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per

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8. Tutti i segnali e dispositivi luminosi previsti dal presente articolo sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici

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