Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
Capo II
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Capo IV
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Capo II
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Capo II
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Capo I
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Capo II
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Capo III
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Capo I
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Capo I
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Capo I
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1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1° gennaio 1993.
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applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste
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3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo VI, del
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3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II
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spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione prevista dal comma 6
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4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I
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1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo
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7. La violazione di cui al comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al capo I
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14. Alle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo le norme di cui al capo I
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del capo I, sezione II, del titolo VI.
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capo I, sezione II, del titolo VI.
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5. I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I
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2. Dalla data di cui al comma 1 devono essere attuate le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte
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ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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, a carico dell'autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa
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trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
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ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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carico dell'autore delle stesse e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
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indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
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5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1° luglio 1993. Fino a
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lire ottocentomila. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II
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, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione è da sei a dodici mesi.
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amministrativa accessoria è della sospensione della patente da due a sei mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
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infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
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indicati. Dalla violazione di cui al comma 14 deriva la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del
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