Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
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Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
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Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
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Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
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Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi
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Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
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Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla