Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
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Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
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I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
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I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
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Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
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Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
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I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
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Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
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L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
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L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
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I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I
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Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
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Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
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Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
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Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
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Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
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Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
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Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
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Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
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L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
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I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
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La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
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Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
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Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea
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Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
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I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
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Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
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I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
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Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
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Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
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Le Regioni sono costituite in enti autonomi con proprî poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.
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I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
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Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
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Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
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I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
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Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.
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I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
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Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
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Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.
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Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
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Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
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Sono nominati altresí senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta
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I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
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E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
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Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
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Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della