Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le Regioni, le Provincie, i Comuni
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La Repubblica si riparte in Regioni, Provincie e Comuni.
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Le Provincie e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
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Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.
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La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro
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, delle Provincie e dei Comuni.
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Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica
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sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
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Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta
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, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
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quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le