Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei proprî diritti e interessi legittimi.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i proprî lavori.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le Regioni sono costituite in enti autonomi con proprî poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i proprî statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Alle Regioni sono attribuiti tributi proprî e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
A tale scopo nomina fra i proprî componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione