Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Gli organi ausiliari.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinarî sezioni
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso