Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
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La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
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Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziarî ordinarî sezioni
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professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
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Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica e contro i Ministri intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
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, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
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Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso