Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
; hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente; sono stati dichiarati decaduti