Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Capo Provvisorio dello Stato Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione
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Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
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Costituzione della Repubblica italiana
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La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. La Costituzione
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Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
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La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
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Le Regioni sono costituite in enti autonomi con proprî poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.
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Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
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Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
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Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
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Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
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attentato alla Costituzione.
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Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151
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Costituzione.
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Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione
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Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948
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La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
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La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente
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Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali
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Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
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La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
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Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto
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Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti
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maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
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limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
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Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrarî alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito
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Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
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In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee
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legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
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Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco
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Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione
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promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri, a norma della Costituzione.