Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
La Corte elegge il presidente fra i suoi componenti.
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Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
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Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
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La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
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Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
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Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
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Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
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Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
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componenti delle due Camere.
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componenti.
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componenti.
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La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni
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Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
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intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
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Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinarî tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal
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A tale scopo nomina fra i proprî componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
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Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla
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legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato