Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
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Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
carica dodici anni.
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d'avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
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nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.