Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Le Camere.
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Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
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Può inviare messaggi alle Camere.
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Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
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La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
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Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
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Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
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Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
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Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
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Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
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Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
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Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
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Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
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L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere.
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Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
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Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
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Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
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Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
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Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
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Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
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Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
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Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
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Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei proprî componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
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L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
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Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
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E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
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Camere.
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La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario
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componenti delle due Camere.
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dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo
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I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti
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di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
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Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
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Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziarî
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I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono
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, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque
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Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, la Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie
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elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi
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Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.
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via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.