Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
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L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
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I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
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La Camera dei deputati è eletta per cinque anni, il Senato della Repubblica per sei.
Costituzione - Costituzione della Repubblica Italiana.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
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I giudici sono nominati per dodici anni, si rinnovano parzialmente secondo le norme stabilite dalla legge e non sono immediatamente rieleggibili.
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Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.
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carica dodici anni.
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La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza
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Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti
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professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.
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Parlamento in seduta comune tra professori ordinarî di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
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, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le
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Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco
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nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna