Corte costituzionale. Regolamento
Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.
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In ogni caso, di tale cessazione si dà anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
Corte costituzionale. Regolamento
Della comunicazione viene data notizia, in pari tempo, a tutti gli altri Organi indicati nel primo comma dell'art. 135 della Costituzione.
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Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.