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2. La commissione riferisce in ogni caso all'assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine
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2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.
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2. L'abbinamento è sempre possibile fino al termine della discussione in sede referente a norma dell'articolo 79.
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1. Le relazioni delle commissioni devono essere presentate all'assemblea nel termine massimo di quattro mesi dall'assegnazione del progetto.
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2. Trascorso il termine previsto nel precedente comma senza che la relazione sia presentata, né la giunta abbia richiesto proroga, il Presidente
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3. Gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali.
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4. Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni
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3. Il Presidente della Camera può assegnare alla commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei
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2. Il Presidente della Camera fissa il termine entro il quale il parere deve essere dato e ha la facoltà di concedere eventuale proroga.
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2. Scaduto il predetto termine, il Presidente iscrive senz'altro il progetto all'ordine del giorno dell'assemblea o della commissione in sede
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votata al termine della discussione.
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3. L'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione, trascorso il termine di quindici giorni dalla
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1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'assemblea li vota a scrutinio segreto, dopo la votazione
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2. Entro il termine di trenta giorni, la commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di uno o più
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breve termine sul quale decide inappellabilmente il Presidente.
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hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.
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2. La commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni o di tre in caso di urgenza a decorrere dal giorno
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, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere.
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2. Detto termine è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui la Camera abbia dichiarato l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni
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del giorno della commissione. Dopo tale termine, la richiesta è presentata al presidente della commissione.
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breve termine possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
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, tranne che, per urgenza, l'assemblea deliberi un termine più breve o autorizzi la relazione orale.
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1. Qualora la relazione generale sul bilancio e sul rendiconto non sia presentata dalla commissione bilancio e programmazione nel termine prescritto
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programmatici o connessi con l'esame del bilancio o del consuntivo, e in ogni altro caso nel termine di un mese.
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3. Nel medesimo termine di sei mesi dall'inizio della legislatura, ciascuna commissione, previo sommario esame preliminare, può deliberare di
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4. Al termine della discussione la commissione nomina un relatore e un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione
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termine della discussione.
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gruppo, un termine di quindici giorni alla commissione per riferire.
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3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la commissione formula nella relazione all'assemblea proposta di
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2. Entro il termine di trenta giorni, la commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso
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di nominare una commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue
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due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel secondo comma dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'assemblea o la commissione
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dell'assemblea e discusso nel testo presentato, salvo che l'assemblea, su richiesta della commissione, non fissi un termine ulteriore non più ampio di
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proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente commissione permanente
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programmazione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in commissione. Un proponente per ciascuna relazione di
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4. Prima della scadenza del termine previsto nel secondo comma del presente articolo o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può
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cui è annunziata alla Camera. Se il Governo non fa pervenire la risposta nel termine previsto nel precedente comma, il Presidente della Camera, a
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Camera non appena costituiti i gruppi parlamentari. Essa riferisce alla assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal
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occorra, i singoli voti; accertano che il resoconto stenografico sia pubblicato nel termine prescritto dal Presidente e non vi sia alterazione dei discorsi
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rientrare nell'aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.