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4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
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3. La commissione può concludere il proprio esame votando una risoluzione a norma dell'articolo 117.
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1. Dopo gli adempimenti previsti negli articoli precedenti, la Camera procede alla elezione del proprio Presidente.
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3. La commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicandone i criteri informativi.
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3. La commissione presenta su ciascuna gestione un documento che allega al proprio parere sul rendiconto consuntivo, ovvero può votare una
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essere fatto proprio da altri.
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3. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica, o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso
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applicazione adottando il calendario delle successive due settimane. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
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parti aventi ciascuna un proprio significato logico e un valore normativo, può essere richiesta la votazione per parti separate.
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disposizione del regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci
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2. Entro il termine di trenta giorni, la commissione esamina il testo normativo in questione e può esprimere in un documento finale il proprio avviso
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del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
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e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
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. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
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4. Le commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun
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proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente commissione permanente
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indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio