Camera dei Deputati. Regolamento
Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
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2. Se l'interrogante non si trova presente quando il Governo si accinge a rispondere, si intende che abbia rinunciato all'interrogazione.
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2. E` consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a
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2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI
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procedura prevista dalle norme del presente capo.
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applicano i primi due commi del presente articolo.
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4. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In
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3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia
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4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa
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essere congiunto e non si applicano in tal caso il terzo e il quarto comma del presente articolo.
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1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
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nessuno di essi sia presente, si risale ai vicepresidenti delle legislature anteriori. In loro mancanza, l'assemblea è presieduta dal decano per età.
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discussione in assemblea. Nei dibattiti previsti nel secondo e nel terzo comma del presente articolo i relatori e il Governo possono replicare al
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5. Nel caso di discussione a norma del secondo e del terzo comma del presente articolo il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati nonché
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4. Scaduto il termine previsto nel secondo comma del presente articolo, la commissione bilancio e programmazione, entro i successivi venti giorni
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del presente articolo.
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della parte terza del presente Regolamento.
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4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma del presente articolo. Quando tali
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6. Il Presidente della Camera può, a norma del primo comma del presente articolo, proporre all'assemblea il trasferimento di un progetto di legge
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4. Prima della scadenza del termine previsto nel secondo comma del presente articolo o nel giorno fissato per lo svolgimento, il Governo può