Camera dei Deputati. Regolamento
Della presentazione e trasmissione dei progetti di legge
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2. Non è consentita la votazione per parti separate né la presentazione di ordini del giorno.
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1. Per la presentazione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni, si adottano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 89.
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2. Trascorse due settimane dalla loro presentazione le interpellanze sono poste senz'altro all'ordine del giorno della seduta del primo lunedì
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3. Il Presidente della Camera può assegnare alla commissione, per la presentazione delle relazioni, un termine più breve di quelli previsti nei
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2. Compatibilmente con il principio stabilito nel precedente comma, l'ordine di esame segue l'ordine di presentazione con priorità per i progetti
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2. Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni nonché, per quanto riguarda
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Trascorse due settimane dalla loro presentazione, le interrogazioni sono poste senz' altro al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta
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presentazione. Si applicano le norme degli articoli 131 e 132.
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1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di gruppo o dieci deputati possono
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3. In assemblea non è ammessa la presentazione di altri ordini del giorno, salvo quelli attinenti all'indirizzo globale della politica economica e
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almeno un decimo dei componenti della Camera; non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione, ed è votata per appello nominale.
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ripresentati in assemblea. La presentazione può avvenire anche il giorno stesso della seduta ma almeno un'ora prima della discussione degli articoli a
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, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
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ma si procede direttamente alla votazione finale del progetto stesso, salvo il caso di richiesta di votazione per parti separate, di presentazione di
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4. Per i progetti di legge di iniziativa popolare non è necessaria la presentazione prevista nel primo comma del presente articolo. Quando tali