Camera dei Deputati. Regolamento
Parte terza
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Parte prima
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Parte seconda
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indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.
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3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una commissione. Ogni gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del
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1. Delle sedute dell'assemblea e delle commissioni si redige un processo verbale da parte rispettivamente del funzionario estensore del processo
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1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute
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2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'assemblea è sempre adottata per i progetti di legge in materia
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competenza primaria sul progetto di legge o su una sua parte, si procede a norma del quarto comma dell'articolo 72.
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Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del precedente comma.
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presidente della commissione stessa da parte del gruppo di appartenenza. Se però la commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa
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1. Se l'autore di una proposta di legge non fa parte della commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della
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di sostituirsi vicendevolmente nelle commissioni di cui fanno parte. La presidenza del gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il
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ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun
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3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio con la illustrazione del progetto da parte del relatore designato
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della parte terza del presente Regolamento.