Camera dei Deputati. Regolamento
Dell'esame nelle commissioni in sede legislativa
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5. Salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera, le commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta
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2. Il regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
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5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.
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2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.
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3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.
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2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le commissioni possono invitare qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
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3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.
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1. Ciascun gruppo parlamentare, subito dopo la costituzione, designa i propri componenti nelle commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale
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, da deporre nelle urne.
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1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camera, indagini conoscitive, dirette ad
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svolgerli davanti ad esse. Le commissioni ne danno notizia all'assemblea nelle loro relazioni.
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3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla
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6. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella
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all'assemblea, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. Alle discussioni nelle materie sopra indicate deve
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1. Gli ordini del giorno sono presentati e svolti nelle commissioni competenti per la materia alla quale si riferiscono. Quelli non accolti dal
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di sostituirsi vicendevolmente nelle commissioni di cui fanno parte. La presidenza del gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente della Camera, il
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1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Se sono respinti in commissione, possono essere
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esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. Il Presidente della Camera, su richiesta del presidente della commissione bilancio e