Camera dei Deputati. Regolamento
1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.
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3. In commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'art. 54.
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4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.
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5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei
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1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.
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1. Il voto per alzata di mano in assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta
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1. Alla pubblicità dei lavori delle giunte e delle commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle
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4. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In
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1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione
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2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'aula. In tal caso, il Presidente
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mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.
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3. L'esame dei progetti di legge che siano stati fatti propri da un gruppo parlamentare, mediante formale dichiarazione del rispettivo presidente
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2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
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dodici, il Presidente procede mediante sorteggio all'integrazione del collegio sino a raggiungere il numero predetto.
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3. Per le nomine, mediante elezione, di commissioni che per prescrizione di legge o del regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare
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3. L'Ufficio di presidenza, con provvedimenti resi esecutivi mediante decreti del Presidente: nomina, su proposta del Presidente, il Segretario