Camera dei Deputati. Regolamento
Dell'esame nelle commissioni in sede legislativa
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1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
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2. Alle sedute delle commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.
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1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.
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Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
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legislativa a norma del terzo comma dell'articolo 25.
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1. La commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto secondo le
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4. Le norme del presente articolo non si applicano ai progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e a quelli di delegazione legislativa
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3. Il parere del CNEL è pubblicato nel resoconto stenografico, se espresso per l'assemblea o per la commissione in sede legislativa, ed in allegato
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3. Nel caso che la commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere della commissione bilancio e programmazione o della
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convocata in sede legislativa, salvo eccezioni disposte dal Presidente della Camera per casi di particolare e indifferibile necessità.
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4. Quando una commissione competente in sede legislativa non ritenga di aderire al parere di altra commissione, che affermi anche la propria
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costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi.
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2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
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2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di commissioni in sede legislativa, il presidente
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1. L'assemblea e le commissioni in sede legislativa, prima che sia chiusa la discussione sulle linee generali, e le commissioni in sede referente
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, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in assemblea e da tre in commissione in sede legislativa.
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legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di gruppo o
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esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono
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, già assegnato in sede referente, alla medesima commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla unanime
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progetto sia assegnato a una commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta è iscritta all'ordine