Camera dei Deputati. Regolamento
Della pubblicità dei lavori
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Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno della assemblea e delle commissioni
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1. La Camera organizza normalmente i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
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3. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.
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2. Dei lavori dell'assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
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1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'assemblea e delle commissioni del CNEL.
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1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente
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organizzazione dei lavori.
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2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di
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1. Alla pubblicità dei lavori delle giunte e delle commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle
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1. Il Presidente rappresenta la Camera. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, facendo osservare il regolamento, e dell'amministrazione interna
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dell'assemblea. In relazione alle esigenze dei lavori di questa, il Presidente della Camera può sempre revocare le convocazioni delle commissioni.
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2. La pubblicità dei lavori delle commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto
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2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'assemblea o della commissione, il
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gruppo per deliberare il programma dei lavori dell'assemblea e delle commissioni per non oltre tre mesi. Il governo è informato dal Presidente del giorno
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di un presidente di gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'assemblea e delle commissioni. Il Governo è sempre informato dal Presidente
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1. Ciascuna commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24
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regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso
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ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori della Camera. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario
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organizzazione dei lavori, il progetto di legge, su richiesta del proponente, di un presidente di gruppo o di dieci deputati, è iscritto all'ordine del giorno
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1. I richiami al regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni
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; concorrono al regolare andamento dei lavori della Camera secondo le disposizioni del Presidente.
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- Istruzione e belle arti. IX - Lavori pubblici. X - Trasporti e aviazione civile - Marina mercantile - Poste e telecomunicazioni. XI - Agricoltura e foreste
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3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un