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2. L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera. Dal secondo scrutinio è richiesta
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Dei rapporti con la Corte dei conti
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1. L'ordine di esame dei progetti di legge in commissione si conforma alle decisioni adottate in applicazione delle norme del capo VI sulla
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Camera dei deputati
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Dei gruppi parlamentari
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Della pubblicità dei lavori
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5. Alle sedute delle commissioni riservate all'esame dei singoli stati di previsione e dei conti consuntivi partecipano i Ministri competenti per
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Dei progetti di legge costituzionale
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; formano, secondo l'ordine delle richieste, l'elenco dei deputati iscritti a parlare; danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota
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Dei rapporti con il CNEL
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2. Se il progetto è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti la Camera, il Presidente ne fa espressa menzione nel messaggio, agli
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2. La commissione, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, o un suo comitato, possono, tramite il Presidente della Camera, invitare la Corte
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Della presentazione e trasmissione dei progetti di legge
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Dei progetti di legge già esaminati nella precedente legislatura
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1. Le deliberazione dell'assemblea e delle commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per
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richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti alla Corte dei conti nei limiti dei poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.
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3. Per la nomina, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la commissione scrive sulla propria scheda un solo
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Del Presidente dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti di gruppo
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Dell'organizzazione dei lavori e dell'ordine del giorno della assemblea e delle commissioni
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3. Il calendario adottato a norma dei commi precedenti è stampato e distribuito.
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3. La commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.
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1. Il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
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1. Per l'acquisizione dei pareri in sede legislativa si applicano le norme dell'articolo 73.
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3. L'indagine si conclude con l'approvazione di un documento che dia conto dei risultati acquisiti.
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ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei gruppi, nonché i ricorsi dei gruppi sulla composizione delle commissioni parlamentari; approva
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2. A tal fine il Presidente della Camera, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente del Senato, convoca la conferenza dei presidenti di
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5. Il presidente dà notizia alla commissione delle sostituzioni avvenute a norma dei precedenti commi.
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Dell'esame del bilancio, del rendiconto, dei documenti di politica economica e finanziaria e delle relazioni governative
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1. La conferenza dei presidenti di gruppo è convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o
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2. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei gruppi, distribuisce quindi fra le commissioni, in modo che in ciascuna di esse sia
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1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.
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2. Dei lavori dell'assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
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2. Il regolamento della Camera è applicato normalmente nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
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Il Presidente della Camera dà notizia all'assemblea dei progetti di legge approvati dalle commissioni in sede legislativa.
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1. Ciascuna commissione determina il programma e il calendario dei propri lavori in conformità alle decisioni adottate a norma degli articoli 23 e 24
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1. Il Presidente della Camera dà comunicazione alle commissioni parlamentari dell'ordine dei lavori dell'assemblea e delle commissioni del CNEL.
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5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.
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2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento dei Ministri per domandare loro chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica in
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2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
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2. Nelle riunioni del Parlamento in seduta comune dei suoi membri è riservato un seggio al Presidente del Senato.
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1. L'esame in assemblea dei progetti di legge comprende la discussione sulle linee generali del progetto e la discussione degli articoli.
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2. La commissione può altresì richiedere, tramite il Presidente della Camera, alla Corte dei conti ulteriori informazioni ed elementi di giudizio.
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3. I segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.
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segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata, da un presidente di gruppo o da dieci deputati
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3. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
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4. Un progetto di legge è rimesso all'assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della commissione lo richiedono.
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la proporzione dei gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio
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2. I processi verbali, dopo l'approvazione, sono sottoscritti dal Presidente e da uno dei segretari e raccolti e conservati negli archivi della
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1. Le sedute dell'assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente
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richiesta dei rappresentanti dei gruppi nella commissione, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle commissioni bilancio e